Avv. Andrea Nelli
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Il mantenimento dei figli naturali può essere determinato con un semplice accordo stragiudiziale tra i genitori conviventi di fatto?

Secondo un recente provvedimento della Corte di Cassazione, (Cass. Civ. ord. n. 29995/2020 del 31.12.2020) un accordo tra i genitori è del tutto valido e vincolante. Gli ex conviventi che vorranno regolare con una scrittura privata l'assegno di mantenimento dei figli e la suddivisione delle spese straordinarie, potranno quindi farlo legittimamente senza la necessità di un vaglio preventivo del Tribunale, come invece avviene nella separazione o nel divorzio, senza il quale l'atto stragiudiziale non ha valore.

 

In ogni caso, se le parti lo ritengano necessario potranno eventualmente formalizzare detto accordo dinanzi al Tribunale in secondo momento.

 

L'accordo con cui si regola il mantenimento dei figli, essendo effettuato nell'interesse della prole e in attuazione di un obbligo di legge, viene pertanto ritenuto valido ed efficace e di per sé

 

idoneo a vincolare il genitore tenuto al versamento dell'assegno.
Qualora infatti il genitore obbligato al versamento, non ottemperasse all'accordo, il genitore che ne ha diritto, potrà ricorrere al Tribunale chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, risultando sufficiente alla prova del credito la scrittura privata, contenente una recognizione di debito. Se poi gli ex conviventi avessero già formalizzato l'accordo davanti al Tribunale, il provvedimento giudiziale ottenuto avrebbe già la natura di titolo esecutivo, consentendo così in caso di perdurante inadempimento, di procedere con un'azione esecutiva.

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