Avv. Andrea Nelli
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Avv. Andrea Nelli

Separazioni e divorzi

In Italia sono previste due modalità con cui separarsi: la forma consensuale o quella giudiziale.

 

 

La separazione consensuale

 

I coniugi stabiliscono le condizioni di separazione condensandole in un accordo, cosicché sono i medesimi a regolamentare tutti i temi più importanti come ad esempio l'affido degli eventuali figli minori, la determinazione di un assegno di mantenimento per quest'ultimi, le modalità di visita del genitore non collocatario, la assegnazione della casa coniugale. Si tratta certamente del procedimento più favorevole e preferibile in quanto consente una minore conflittualità tra i coniugi e una maggiore collaborazione, oltre a minori costi e tempi assai più veloci di definizione.

 

Come si procede?

 

a) In Tribunale a mezzo di ricorso nel quale i coniugi, assistiti da due legali o anche da un unico difensore, inseriscono tutte le condizioni di separazione. Il Tribunale una volta depositato l'atto, fisserà una udienza dopo un po' di tempo di fronte al Presidente del Tribunale, nella quale, a fronte della recentissima riforma legislativa decorrente dal 28 febbraio 2023 (cd. Riforma Cartabia), non sarà più necessaria la presenza fisica delle parti davanti al Giudice perché sostituita di regola dal deposito di note scritte. All'esito della udienza, solitamente dopo alcuni giorni, interviene il provvedimento di omologa della separazione alle condizioni indicate e ordinata l'annotazione dello stesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è registrato l'Atto di Matrimonio.

 

b) Tramite la procedura di Negoziazione Assistita.
Si tratta di procedura non giudiziale ma avente la stessa efficacia e validità di quella in Tribunale, che consente una modalità più snella e tempi molto più rapidi.
I coniugi devono essere obbligatoriamente assistiti da un proprio legale, non è possibile utilizzarla con un solo legale. Le parti devono raggiungere un accordo identico a quello in Tribunale e la differenza consiste che tutta la procedura è gestita dall'attività dei legali. Una volta sottoscritto sarà necessario richiedere il nulla osta (solo se non ci sono figli) o l'autorizzazione alla Procura della Repubblica competente, il cui provvedimento una volta emesso dovrà essere semplicemente trasmesso dagli avvocati allo Ufficio di Stato Civile per essere annotato a margine dell'atto di matrimonio.

 

c) In Comune.
E' possibile rivolgersi alla Stato Civile del Comune solo in questi casi:
– non vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
– non sia necessario effettuare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi.
L'accordo da presentare all'Ufficiale di Stato Civile può anche prevedere l'attribuzione dell'assegno di mantenimento o divorzile.

 

 

La separazione giudiziale

 

Quando i coniugi non trovano un accordo e non c'è la minima possibilità di addivenire ad una separazione consensuale, l'unico modo rimane avviare una vera e propria causa nella quale si rimette la decisione al Giudice sia di stabilire la separazione, sia tutte le altre condizioni (figli, mantenimento, casa ecc...) sulle quali non ci trova d'accordo. In termini estremamente sintetici il procedimento è questo: la causa di separazione è avviata da un solo coniuge con ricorso a seguito del quale viene fissata udienza davanti al Presidente o al Giudice Relatore, il quale, all'esito, potrà assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela del coniuge economicamente più debole e dei figli nonché circa l'assegnazione della casa coniugale. Le parti devono allegare documentazione, richiedere testimonianze e dare la prova dei fatti a fondamento delle proprie richieste e quindi il giudizio prosegue con l'eventuale istruttoria, fino a giungere alla sentenza.

 

 

L'assegnazione della casa coniugale

 

L'assegnazione della casa coniugale in favore di un coniuge, deriva esclusivamente dalla tutela dell'interesse dei figli a rimanere nell'ambiente domestico in cui hanno vissuto. Pertanto il coniuge otterrà la casa solo in caso di affido condiviso ma con collocamento prevalente dei figli minori con il medesimo o dell'eventuale affido esclusivo o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Il diritto permane anche qualora la casa sia in proprietà di terzi (spesso i nonni) e concessa in comodato alla famiglia.

 

 

L'affidamento dei figli minori

 

Affido Condiviso.
La regola generale è quella del cd. affido condiviso ovvero nel quale entrambi i genitori esercitano in misura paritaria la responsabilità genitoriale, potendo quindi decidere in autonomia solo questioni del quotidiano rientranti nella ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior rilevanza e interesse per i figli (scuola, sport, scelte sanitarie ecc..) dovranno necessariamente essere concertate e concordate tra i genitori, al punto che in caso di disaccordo dovrà essere chiamato a decidere il Tribunale.
Anche in caso di affido condiviso i figli vengono generalmente collocati presso un genitore (cd. genitore collocatario), il quale avrà, come già indicato, la possibilità di richiedere anche l'assegnazione della casa coniugale, in forza del principio di preferenza che i figli continuino a vivere nella casa familiare.
I figli e il genitore non collocatario mantengono il diritto a frequentarsi e a mantenere rapporti stabili, dovendo tuttavia determinarsi le modalità con cui gli incontri verranno effettuati per tempo e luogo.

 

Affido Esclusivo.
L'affidamento esclusivo ad un solo genitore è un caso residuale, che si configura quando uno dei due genitori è del tutto inidoneo al ruolo e le condotte dello stesso potrebbero addirittura essere pregiudizievoli per il minore., compromettendone l'equilibrio e la crescita. Il genitore affidatario in esclusiva avrà quindi l'esercizio "esclusivo" della responsabilità genitoriale, mentre l'altro potrà solo intervenire in relazione alle decisioni più essenziali riguardo a salute, istruzione, educazione.

 

 

L'assegno di mantenimento in favore del coniuge piu' debole

 

Il coniuge che in corso di separazione si trovi in una posizione di debolezza economica rispetto all'altro ha diritto a percepire una corresponsione economica mensile, potendo in questo modo riuscire a godere di un tenore di vita che pur se inevitabilmente compresso rispetto a quello in costanza di matrimonio, sia tale comunque da non essere troppo radicalmente diverso. Ciò è funzionale al diritto al di assistenza materiale che permane anche dopo la separazione in favore di quel coniuge che necessita di un sostegno economico perché privo di propri redditi o con redditi limitati non adeguati ad adempiere alle proprie necessità in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Se le parti si accorderanno, la somma dell'assegno andrà a confluire nell'accordo di separazione consensuale, viceversa, in caso di separazione giudiziale, la decisione sarà rimessa al Giudice.

 

 

L'assegno di mantenimento in favore dei figli minori

 

Il genitori devono mantenere i propri figli secondo l'obbligo sancito dal Codice Civile. Allo stesso modo tale obbligo permane anche in caso di separazione o divorzio, a tutela dell'interesse dei figli.
Se necessario, una volta considerati tutta una serie di parametri economici, di tempi di visita e altri, il genitore non collocatario potrà essere obbligato a corrispondere un assegno periodico al genitore collocatario dei figli, il quale a sua volta parteciperà al economicamente al mantenimento in modo diretto.
Nella separazione consensuale le parti determinano l'importo dell'assegno, mentre in caso di separazione giudiziale lo farà il Giudice.

 

 

L'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni

 

In caso di figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente permane il diritto al mantenimento e rimane fino a quando non sopraggiunga la indipendenza economica tramite l'attività lavorativa.
La revoca dell'assegno non è automatica ma deve essere accertata giudizialmente o tramite un accordo stragiudiziale tra le parti. L'obbligo di mantenimento può venir meno anche quando il figlio maggiorenne messo nelle condizioni per potersi rendere indipendente non abbia voluto ottenere una definitiva autosufficienza economica.

 

 

Le spese straordinarie

 

Sono le spese da fare in favore dei figli ogni tanto sono in più rispetto all'assegno di mantenimento.
Vi rientrano ad esempio le spese medico-sanitarie, le spese scolastiche, le spese per attività ricreative e devono essere di norma concordate tra i genitori, anche se per alcune categorie e in casi di particolare urgenza è ammessa la spese anche senza previa concertazione.
Sono poste solitamente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.

Divorzio

 

Il divorzio o meglio la cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio concordatario (celebrato in Chiesa e poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune) o eventualmente lo scioglimento del matrimonio civile, determina la cessazione definitiva del rapporto di coniugio.
Per procedere la legge impone che siano almeno trascorsi 6 mesi:
- o dall'udienza presidenziale in caso di separazione consensuale;
- o dalla data di firma dell'accordo di separazione in caso di negoziazione assistita;
- o dal secondo incontro tenutosi innanzi il Sindaco in caso di separazione in Comune.
In caso di separazione giudiziale devono invece essere trascorsi almeno 12 mesi.

 

 

Divorzio congiunto

 

Richiama il procedimento di separazione consensuale, presupponendo che si sia raggiunto un accordo tra le parti sulle condizioni di divorzio relative agli stessi temi di cui alla separazione: casa, assegno divorzile in favore di un coniuge, assegno per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti, questioni di natura patrimoniale.
Nel caso della necessità di determinare l'assegno divorzile, a differenza della separazione, è possibile che possa venir quantificato anche sotto forma di un versamento una tantum, anche mediante trasferimento di un bene mobile o immobile, pur dovendo rispondere a criteri di congruenza e coerenza con quanto sarebbe stato possibile determinare nella forma della prestazione periodica.
Le procedure utilizzabili, stragiudiziali e giudiziali, sono sostanzialmente le stesse di quelle della separazione.

 

 

Divorzio giudiziale

 

Come nella separazione, se non c'è possibilità di trovare un accordo, l'unica strada rimane quella del ricorso giudiziale, richiesto da un solo coniuge contro l'altro. È un procedimento di natura contenziosa nel quale le parti nel quale dopo una prima udienza nel quale il Giudice è chiamato a pronunciare eventuali provvedimenti provvisori generalmente in relazione alla assegno di mantenimento in favore dei figli, alla casa familiare e all'affidamento degli stessi, la causa prosegue con l'istruttoria nella quale vengono acquisite le prove testimoniali e documentali, all'esito della quale viene emanata la sentenza.

 

 

Effetti del divorzio

 

Il divorzio congiunto o giudiziale determina la fine del vincolo matrimoniale e il recupero dello status libero.
La moglie perde inoltre il diritto all'uso del cognome del marito e in generale gli ex coniugi perdono ogni reciproco diritto, anche quelli di natura successoria, fatta salva l'eventuale obbligo di erogazione dell'assegno divorzile, il quale a certe condizioni consente di concorrere anche a percepire parte del trattamento di fine rapporto.
In verità qualora uno degli ex coniugi sia titolare di assegno divorzile lo stesso concorre, in caso di decesso dell'altro, nella pensione di reversibilità.

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