Avv. Andrea Nelli
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Avv. Andrea Nelli

Diritto di famiglia

  • Separazioni e divorzi
  • Affidamento figli
  • Assegno di mantenimento
  • Assegnazione casa familiare

 

Quando si verifica una crisi familiare a cui segue la decisione di separarsi, occorre spesso affrontare innumerevoli aspetti e questioni che vanno da quelle prettamente "materiali" come ad es. il patrimonio in comune, la casa e la sua eventuale assegnazione, l'eventuale diritto ad un assegno di mantenimento per uno dei due coniugi, a quelle ben più rilevanti qualora vi siano dei figli da tutelare, decidendo sul loro affidamento, mantenimento e contribuzione alle spese straordinarie.

 

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Unioni Civili

 

La Legge Cirinna' (L. 76/2016) prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano costituire un'unione civile "mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni". L'ufficiale di stato civile, come per il matrimonio, provvederà alla registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile.

 

I diritti e obblighi più rilevanti previsti dalla norma sono rappresentati dall'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla contribuzione ai bisogni comuni secondo le proprie capacità economiche e di lavoro anche casalingo, dall'obbligo alla coabitazione, e infine prevede la necessità di un accordo sull'indirizzo della vita familiare e sulla individuazione della residenza comune.

 

Al momento della costituzione della unione dovrà essere indicato il regime patrimoniale prescelto, prevedendosi in caso di mancata indicazione la comunione dei beni. In alternativa, potranno sempre concludere -per atto pubblico (dunque tramite notaio) a pena di nullità- convenzioni patrimoniali ad es. il fondo patrimoniale analoghe a quelle previste per il matrimonio.

 

In ipotesi di volontà di scioglimento della unione civile, la Legge prevede un richiamo alla normativa sul divorzio, cosicché non è prevista la preventiva separazione legale.
L'unione civile potrà essere sciolta anche attraverso la manifestazione disgiunta di tale volontà dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

 

 

Convivenze di fatto

 

La stessa legge Cirinna' disciplina le convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso e di sesso diverso, dovendosi infatti intendere per conviventi di fatto "due persone maggiorenni...unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione".

 

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti diritti similari a quelli del contratto di matrimonio, e consentito di regolare i loro i rapporti attraverso il cd. contratto di convivenza, con il quale disciplinare la contribuzione economica alle necessità di vita, proporzionalmente alle capacità patrimoniali e reddituali di ciascuno, ed stabilire il regime patrimoniale della comunione dei beni o della separazione.

 

I contratti di convivenza dovranno essere, a pena di nullità, redatti in forma scritta, a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da avvocato, con attestazione della conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

 

La legge disciplina quindi l'ipotesi di risoluzione per accordo delle parti, per recesso da parte di uno solo dei conviventi, per matrimonio o unione civile tra i medesimi conviventi s dello stesso sesso o tra un convivente ed altra persona, o in caso di morte di uno dei due.

 

L'ultima interessante previsione della norma è rappresentata, in caso di cessazione della convivenza di fatto, dalla introduzione del diritto all'assegno alimentare a favore del convivente che "versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". In tal caso il giudice potrà determinare l'assegno alimentare proporzionandolo alla durata della convivenza e ai criteri già previsti a favore dei familiari nelle altre ipotesi di legge.

Collaborazioni

 

L'Avv. Nelli collabora con la Dott.ssa Alice Salmi (http://www.alicesalmi.it/), psicologa-psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo costruttivista, oltreché psicologa giuridica.

 

La Dott.ssa Salmi ha maturato una lunga esperienza quale CTP (consulente di parte) in procedimenti di separazioni e divorzi quando siano disposte CTU che riguardino la genitorialità e l'affidamento dei minori.

 

La Dott.ssa Salmi svolge attività di supporto psicologico in favore dei coniugi o dei conviventi in corso di separazione, anche al fine di sostenere il genitore nel proprio ruolo genitoriale.

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